Il Canone TV e l’esenzione per gli over75
09 Ottobre, 2018 Tag: bolletta, canone rai, Energia elettrica
Forse non tutti sanno che alcune persone che hanno compiuto i 75 anni di età possono richiedere l’esenzione dal pagamento del canone TV: un’imposta che ammonta per il 2018 e per il 2019 a 90 Euro/anno, fatturati dal fornitore di energia elettrica su base mensile da gennaio ad ottobre.
Possono beneficiare di questa esenzione i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a euro 8.000, presentando una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento.
Attenzione però! La dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata al fornitore di energia elettrica, ma direttamente all’Agenzia delle Entrate. Cliccando QUI potete accedere direttamente alla modulistica predisposta dall’Agenzia stessa.
In particolare l’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.
L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.
I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (compilazione della sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).
Considerati i tempi tecnici necessari per l’acquisizione e la lavorazione delle dichiarazioni sostitutive, per le richieste inviate entro il 15 del mese l’addebito del canone in bolletta sarà ordinariamente interrotto già a partire dalla rata relativa al mese successivo a quello di invio della richiesta.
Per le dichiarazioni sostitutive inviate nella seconda metà del mese l’addebito del canone in bolletta sarà invece interrotto a partire dalla rata relativa al secondo mese successivo a quello di invio della richiesta.
La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono:
- essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 – Sportello Abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
- essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it
- essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
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