Bonus Sociale
“Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, tra cui quello elettrico, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda, questo è quanto stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Chi ha diritto al bonus per disagio economico?
- Cliente appartenente ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
- Cliente appartenente ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
- Cliente appartenente ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas attiva. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas – per anno di competenza.
Come ottenere il bonus economico?
Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF. Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.). Il bonus sarà erogato direttamente tramite fattura relativa al servizio di fornitura per cui è stato richiesto il bonus.
Con la deliberazione n. 257/2021/R/Com, ad integrazione della deliberazione 63/2021/R/com, l’Autorità prevede che i bonus sociali per disagio economico di competenza dell’anno 2021 siano riconosciuti agli aventi diritto per l’intero periodo di agevolazione individuato dal Gestore del SII, mediante il riconoscimento di eventuali quote di bonus già maturate da effettuarsi secondo le seguenti modalità, garantendo in ogni caso la tracciabilità e l’identificazione del soggetto beneficiario:
per i clienti diretti dei settori energia elettrica e gas naturale,
- relativamente a ciascun periodo di agevolazione, le imprese di distribuzione sono tenute a liquidare le quote di bonus nei confronti degli utenti del dispacciamento/della distribuzione associati al punto di prelievo/punto di riconsegna nel suddetto periodo:
in particolare, nel caso in cui l’utente associato al punto di prelievo/punto di riconsegna nel periodo di agevolazione non sia il medesimo utente associato al punto di prelievo/punto di riconsegna al momento dell’individuazione della fornitura agevolabile da parte del SII, le imprese di distribuzione sono tenute a riconoscere i ratei pregressi dei bonus sociali 2021 in un’unica soluzione all’utente associato alla fornitura per il periodo pregresso e a darne notifica al medesimo;
- le controparti commerciali sono tenute a liquidare il bonus sociale ai clienti finali relativamente al periodo in cui hanno servito ciascun cliente finale; in particolare, nel caso in cui la controparte commerciale non sia più associata alla fornitura al momento dell’individuazione della fornitura agevolabile da parte del SII e abbia già emesso la fattura di chiusura nei confronti del cliente finale avente diritto al bonus sociale, deve erogare il bonus per la parte di sua competenza mediante un assegno circolare non trasferibile intestato al medesimo cliente finale
Nulla viene invece modificato nella procedura di richiesta per il bonus sociale per disagio fisico, per cui il cliente si deve rivolgere al proprio Comune o presso i CAF abilitati.
Per maggiori dettagli o chiarimenti, consulta il sito dell’Autorità:
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