Bonus Sociale

“Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, tra cui quello elettrico,  saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda,  questo è quanto stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Chi ha diritto al bonus per disagio economico?

  1. Cliente appartenente ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
  2. Cliente appartenente ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
  3. Cliente appartenente ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Uno dei componenti  del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas attiva. Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas – per anno di competenza.

Come ottenere il bonus economico?

Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF. Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.). Il bonus sarà erogato direttamente tramite fattura relativa al servizio di fornitura per cui è stato richiesto il bonus.

Con la deliberazione n. 257/2021/R/Com, ad integrazione della deliberazione 63/2021/R/com, l’Autorità prevede che i bonus sociali per disagio economico di competenza dell’anno 2021 siano riconosciuti agli aventi diritto per l’intero periodo di agevolazione individuato dal Gestore del SII, mediante il  riconoscimento  di  eventuali  quote di  bonus  già  maturate  da  effettuarsi secondo  le  seguenti  modalità,  garantendo  in  ogni  caso  la  tracciabilità  e l’identificazione del soggetto beneficiario:

per i clienti diretti dei settori energia elettrica e gas naturale,

  1. relativamente  a  ciascun  periodo di  agevolazione, le  imprese  di distribuzione sono tenute a liquidare le quote di bonus nei confronti degli  utenti  del  dispacciamento/della  distribuzione  associati  al punto  di  prelievo/punto  di  riconsegna  nel suddetto periodo:

in particolare,  nel  caso  in  cui  l’utente  associato  al  punto  di prelievo/punto di riconsegna nel periodo di agevolazione non sia il medesimo utente associato al punto di prelievo/punto di riconsegna al  momento  dell’individuazione  della  fornitura  agevolabile  da parte del SII, le imprese di distribuzione sono tenute a riconoscere i  ratei  pregressi  dei  bonus  sociali  2021  in  un’unica  soluzione all’utente associato alla fornitura per il periodo pregresso e a darne notifica al medesimo;

  1. le controparti commerciali sono tenute a liquidare il bonus sociale ai  clienti  finali relativamente  al  periodo  in  cui  hanno  servito ciascun cliente finale; in particolare, nel caso in cui la controparte commerciale  non  sia  più  associata  alla  fornitura  al  momento dell’individuazione della fornitura agevolabile da parte del SII e abbia  già  emesso  la  fattura  di  chiusura  nei  confronti  del  cliente finale avente diritto al bonus sociale, deve erogare il bonus per la parte  di  sua  competenza mediante  un  assegno  circolare  non trasferibile intestato al medesimo cliente finale

Nulla viene invece modificato nella procedura di richiesta per il bonus sociale per disagio fisico, per cui il cliente si deve rivolgere al proprio Comune o presso i CAF abilitati.

Per maggiori dettagli o chiarimenti, consulta il sito dell’Autorità:

https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_ec.htm

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